E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 18 ottobre, il DPCM del 18 ottobre 2020, che modifica il precedente DPCM 13 ottobre 2020 in materia di emergenza Covid-19.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Nella tabella sottostante, riepiloghiamo le principali novità contenute in questo provvedimento.
Chiusura piazze e vie cittadine
I sindaci (seppur non nominati espressamente nel provvedimento) potranno disporre “la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.
Bar e ristoranti
- le attività di bar e ristoranti sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e fino alle 18 in assenza di consumo al tavolo;
- sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre l’asporto sarà permesso fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- gli esercenti dovranno esporre obbligatoriamente all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente;
- restano sempre aperti bar e ristoranti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Sagre, fiere e congressi
- vietate le sagre e le fiere di paese;
- consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, nel rispetto dei protocollo anti-Covid-19;
- sospesi convegni e congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Sale giochi
Obbligo di chiusura alle 21 per le sale giochi, sale scommesse e bingo
Sport di contatto
- confermato il divieto di svolgimento degli sport di contatto a livello amatoriale;
- l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni;
- consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.
Palestre e piscine
Restano aperte ma verrà data una settimana di tempo ai gestori per allinearsi ai protocolli di sicurezza . In tal senso verranno fatti in merito una serie di controlli. In base ai risultati delle verifiche verrà poi deciso se chiuderle o meno.
Lavoro
- le riunioni all’interno delle PA (comuni inclusi) devono svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico;
- fortemente raccomandato lo svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza.
Scuola
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza;
- modulare “ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9“.
In allegato, per completezza d’informazione, sono disponibili:
- il testo del DPCM 18 ottobre 2020;
- gli allegati al DPCM 18 ottobre 2020 (Allegato A, che sostituisce l’Allegato 8 al DPCM 13 ottobre 2020);
- il testo coordinato del DPCM 13 ottobre 2020 con le modifiche – in neretto – apportate dal DPCM 18 ottobre 2020.
Fonte: Omnia del Sindaco